La sovrapposizione delle due normative – l’articolo 62 e il d.lgs. 192/12, che recepisce la direttiva europea 2011/7/Ue – che disciplinano il ritardo dei pagamenti ha creato forti dubbi tra le aziende del largo consumo (soprattutto degli alimentari freschi) perché pongono regole diverse incompatibili. Com’è noto, l’art. 62 del dl n. 1/12, in vigore dal 24 ottobre 2012, disciplina il ritardo dei pagamenti nelle cessioni di prodotti agroalimentari. Il 1° gennaio u.s. è entrata in vigore la nuova normativa generale, di matrice europea, sul ritardo nei pagamenti per tutte le transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/02, come modificato dal d.lgs. n. 192/12 di recepimento della direttiva europea n. 2011/7/Ue, che qui di seguito citeremo come “decreto”). La sovrapposizione delle due normative ha creato forti dubbi tra molti operatori poiché vengono poste regole diverse incompatibili tra loro:
A) il decreto prevede il termine di pagamento di 30 giorni, mentre l’art. 62 prevede, per i prodotti non deteriorabili, il termine di 60 giorni.
B) il decreto prevede che il termine di pagamento decorra dal ricevimento della fattura o della merce, mentre l’art. 62 prevede che decorra dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
C) il decreto prevede che il termine legale possa essere esteso convenzionalmente e che possa anche superare i 60 giorni, mentre l’art. 62 prevede l’inderogabilità dei termini.
D) Il decreto sancisce espressamente la nullità delle clausole contrattuali con esso contrastanti, mentre l’art. 62 non prevede espressamente alcuna forma di invalidità.
E) L’art. 62 prevede sanzioni amministrative pecuniarie (tra 500 e 500.000 euro) a carico del cessionario che non paghi tempestivamente, mentre il decreto non prevede conseguenze amministrative.
Il contrasto tra le due normative ha portato a chiedersi se la sopravvenuta disciplina generale del decreto abbia superato e abrogato la precedente disciplina speciale dell’art. 62.
Com’è noto, tra fine marzo e inizio aprile si sono espressi sul punto prima il ministero dello Sviluppo economico e poi il ministero delle Politiche agricole manifestando due pareri contrastanti e diametralmente opposti tra loro.
Con nota del 27 marzo u.s., il ministero dello Sviluppo economico, dichiarava espressamente che l’art. 62, nella parte i cui detta i termini di pagamento e prevede le relative sanzioni amministrative, “è stato abrogato tacitamente e oggi non è più in vigore”. Il ministero giungeva a questa conclusione basandosi sostanzialmente su due argomenti. Il primo è il principio “lex posterior derogat priori” (la legge successiva abroga implicitamente le leggi precedenti con essa incompatibili); il secondo è il principio gerarchico (l’art. 62 ha matrice meramente nazionale e, quindi, non può derogare al decreto che, avendo matrice comunitaria, è gerarchicamente sovraordinato).
Pochi giorni dopo, con nota del 2 aprile u.s., il ministero delle Politiche agricole prendendo nettamente le distanze dalla tesi dell’altro ministero, dichiarava: “Risulta, di contro, che l’art. 62 non sia stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 192/2012, né dalla direttiva 2011/7/Ue”. Secondo il Mipaaf, poiché l’art. 62 è norma speciale rispetto al decreto (in quanto regola la sola categoria dei contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agroalimentari), non trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo ma lo specifico principio elaborato dalla giurisprudenza “lex posterior generalis non derogat legi priori speciali” (la legge generale sopravvenuta non abroga la precedente legge speciale). Inoltre, non trova applicazione nemmeno il criterio gerarchico perché l’art. 62 non si pone in contrasto con il diritto comunitario, in quanto è la stessa direttiva europea n. 2011/7/Ue a prevedere la possibilità di essere derogata dalle leggi nazionali che prevedano misure di maggior favore per il creditore (quali sono quelle poste dell’art. 62). Infine, il Mipaaf ricorda che l’art. 62 è stato altresì qualificato dal Consiglio di stato come norma di applicazione necessaria, quindi addirittura prevalente su eventuali diverse norme straniere e internazionali.
“Tra le due posizioni ministeriali – commentano dallo studio legale internazionale Withers, con sede anche a Milano (40 legali) e specializzato nel mercato dei capitali e del credito, operazioni commerciali e societarie, litigation, contratti di assicurazione e riassicurazione, pianificazioni familiari e passaggi generazionali – appare assolutamente più solida, argomentata e condivisibile la posizione del ministero delle Politiche agricole, sicché si ritiene di poter affermare che l’art. 62 sia senz’altro tuttora vigente. Rimane, invece, tuttora irrisolta la questione relativa all’applicazione dell’art. 62 alle cessioni di prodotti agroalimentari destinati all’estero ma consegnati ex works”.
Articolo 62, le sovrapposizioni con il d.lgs. n. 192/12
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