La responsabilità dell’importatore

La responsabilità dell’importatore

In materia di responsabilità dell’importatore di prodotti alimentari, occorre in primo luogo distinguere tra importatore da Paese non comunitario e acquirente da altro produttore comunitario.
Se infatti la legislazione europea riserva la qualifica di “importatore” al soggetto che acquista da paese extracomunitario, lasciando agli altri soggetti la qualifica di acquirenti di prodotto già immesso in libera pratica, la nostra Corte di cassazione qualifica come “importatore” colui che immette il prodotto sul territorio italiano, a prescindere dalla provenienza da altro Paese comunitario.
Tale interpretazione giurisprudenziale è fondata sull’art. 12 della legge 283/1962, il quale recita “è vietata l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge”.
Il controllo richiesto dalla giurisprudenza in capo all’importatore da Paese extra Ue è totale, nel senso che l’importatore deve porre in essere un sistema di controlli equivalente al produttore.
Viceversa, all’acquirente da altro produttore comunitario viene richiesto un controllo più attenuato, poiché è presunta l’osservanza da parte del produttore Ue delle norme comunitarie poste a tutela dell’igienicità degli alimenti.
Resta comunque l’onere dell’acquirente di verificare il rispetto delle norme da parte del produttore, attraverso una serie di controlli, soprattutto documentali.
La giurisprudenza ha affermato che “quando un prodotto alimentare sia confezionato all’estero e provenga da un produttore straniero non soggetto alla legge penale italiana (e pertanto non obbligato a osservare le prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla salute dei consumatori) l’importatore – commerciante all’ingrosso o al dettaglio – che opera sul territorio nazionale, non può ritenersi legittimato a presumere l’adempimento da parte del produttore straniero di obblighi giuridicamente inesistenti a carico di quest’ultimo”. L’importatore del prodotto risponde quindi a titolo di colpa di tutti i reati astrattamente ipotizzabili in materia alimentare (art. 5 legge 283/1962, art. 440 c.p., art. 444 c.p., art. 515 c.p., art. 516 c.p.), a meno che non riesca a dimostrare la mancanza della colpa stessa, ossia di avere posto in essere tutte le attività potenzialmente esigibili per immettere sul mercato un prodotto conforme. Va aggiunto che nelle fattispecie integranti responsabilità penale per i reati alimentari è possibile la configurazione di una responsabilità mitigata ovvero addirittura esclusa nel caso in cui il prodotto non venga manipolato e il difetto non sia riconoscibile ex art. 19 della legge 283/1962.
avv. Gaetano Forte
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