Saranno presto in arrivo sulle nostre tavole le prime bottiglie che recheranno sull’etichetta la dicitura “vino biologico”. Fino a oggi i regolamenti comunitari relativi al biologico escludevano dal proprio campo di applicazione il settore enologico, cosicché, nelle more di una specifica disciplina per la produzione di vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica, l’unica dicitura consentita dalla legge (D.M. 27.11.2009) era “vino ottenuto da uve biologiche”.
Il nuovo Regolamento di esecuzione (Ue) n. 203 dell’8 marzo 2012, che modifica il Reg. Ce n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento Ce n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico, colma, dunque, tale lacuna normativa, dettando una disciplina, applicabile dal 1° agosto 2012, di tutto rilievo per le molteplici aziende italiane che operano nel settore. I produttori di vino biologico dovranno conformarsi alle specifiche disposizioni contenute nel nuovo capo 3 bis del Reg. n. 889/2008 “Norme specifiche sulla vinificazione”, riguardanti innanzitutto i divieti e le limitazioni nell’uso di prodotti e sostanze, nonché nelle pratiche enologiche consentite. E’ importante evidenziare la possibilità di utilizzo di solfiti, seppur con tenori più bassi rispetto al vino convenzionale. L’utilizzo di anidride solforosa, infatti, costituisce un importante elemento nel settore enologico per le sue funzioni antiossidanti e antisettiche. I limiti consentiti dal nuovo regolamento variano a seconda che si tratti di vini rossi, bianchi e rosati o altre tipologie: a ogni modo, è prevista la possibilità di un utilizzo supplementare di solfiti, qualora particolari condizioni geografiche o climatiche comportino delle difficoltà che richiedono, appunto, un maggiore quantitativo di anidride solforosa nell’elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finale.
Uno degli aspetti principali del nuovo Reg. n. 203/2012 riguarda, però, le modalità di etichettatura: se in passato, come prima anticipato, era consentita soltanto la dicitura “vino ottenuto da uve biologiche”, oggi le produzioni che rispettano le disposizioni introdotte dal nuovo Reg. n. 203/2012 sono soggette alle norme in materia di etichettatura previste dai regolamenti comunitari sul biologico, i Reg.ti nn. 834/2007 e 889/2008, ed è dunque consentito l’utilizzo del logo biologico dell’Ue. Date le modalità di produzione e i tempi di conservazione del vino, è tuttavia possibile che alcuni vini ancora in magazzino, siano stati elaborati con un processo di vinificazione già conforme alle nuove disposizioni sulla produzione del vino biologico. Il nuovo regolamento detta, pertanto, alcune disposizioni transitorie che riguardano l’immissione in commercio, sino a esaurimento scorte, dei vini prodotti con uve biologiche fino al 31 luglio 2012. Se risulta dimostrabile per tali produzioni la conformità alle nuovi disposizioni comunitarie, viene consentito l’utilizzo del logo biologico dell’Ue. L’operatore che usufruisca di tale etichettatura deve conservare le registrazioni documentali per un periodo di almeno 5 anni dopo l’immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche. In caso contrario, il vino potrà recare esclusivamente la dicitura “vino ottenuto da uve biologiche” e non potrà in alcun modo riportare il logo biologico dell’Ue.
Avv. Gaetano Forte
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