La norma di riferimento è l’art. 223 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989.
Secondo tale norma (come si è detto nella prima parte di questo post), se leggi o regolamenti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall’interessato, l’organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve avvisare l’interessato e il difensore eventualmente nominato del giorno, dell’ora e del luogo ove la revisione verrà effettuata.
Alle operazioni di revisione, l’interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente.
All’interessato, al difensore e al consulente tecnico eventualmente nominato spettano i poteri di cui all’art. 230 del codice di procedura penale (come anticipato nel precedente post).
Per gli alimenti non deteriorabili, le modalità generali delle analisi ufficiali sono dettate dalla legge 283/1962, che prevede, al suo art. 1, che “quando dall’analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo, e all’autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell’analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali”.
Nella comunicazione deve essere espressamente indicata la facoltà di richiedere la revisione di analisi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Tale metodica viene seguita per garantire all’interessato i diritti di difesa specificati nel codice di procedura penale.
La revisione di analisi, ai sensi dell’art. 1 della legge 283/1962 può essere richiesta dagli interessati entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non conformità, attraverso apposita istanza in bollo, cui dovrà essere unita la ricevuta di versamento delle somme necessarie per effettuare la revisione stessa, che vengono solitamente indicate nella lettera che comunica la non conformità e che comunque sono previste da regolamenti ministeriali.
Le analisi di revisione, sempre a norma dell’art. 1 della L. 283/1962 si svolgono presso l’Istituto superiore di sanità di Roma, a meno che il prelievo ufficiale non sia stato effettuato da enti diversi dalle Asl pubbliche (per esempio, l’Ispettorato repressione frodi possiede una propria rete di laboratori per svolgere le analisi in prima istanza e poi rimettere i campioni al laboratorio centrale di Roma per la revisione).
La legge indica il termine di due mesi per lo svolgimento delle analisi: un termine, peraltro, da intendersi assolutamente non perentorio, così come chiarito dalla giurisprudenza.
Avv. Gaetano Forte
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