Nel caso di campionamenti ufficiali, la norma di riferimento è l’art. 223 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989. Tale disposizione sancisce una distinzione fondamentale fra analisi di campioni per cui non è prevista la revisione e analisi di campioni per le quali la revisione è prevista dall’ordinamento.
Nel primo caso – che trattiamo in quest’articolo (esempio classico: gli alimenti deteriorabili), il laboratorio di analisi deve dare avviso (anche orale) all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo in cui le analisi verranno effettuate. L’interessato (o persona di sua fiducia appositamente designata) può presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.
La norma attribuisce espressamente all’interessato, a persona di sua fiducia ovvero al consulente tecnico nominato i poteri previsti dall’art. 230 del codice di procedura penale, relativo all’attività dei consulenti tecnici davanti all’autorità giudiziaria.
Diversa questione si pone se non è proprio possibile effettuare l’analisi di revisione perché, per esempio, il campione va distrutto oppure è inutilizzabile perché deperito.
Una sentenza isolata della Corte di cassazione ha affermato che se non è stato possibile eseguire la revisione di analisi per causa di forza maggiore (nella specie, distruzione del campione in conseguenza di un’alluvione) il giudice può fondare la decisione sulle risultanze probatorie in atti (Cass. Pen. Sez. VI, 9.12.1972, n. 8183): ossia, non essendo possibile procedere a revisione di analisi, assumerebbe valore probatorio il risultato della prima analisi non garantita.
Tale sentenza è stata indubbiamente superata da sentenze successive che, applicando correttamente il sistema a oggi vigente, hanno ribadito che – nel caso d’impossibilità di effettuare l’analisi di revisione – verrebbe a mancare la prova della sussistenza del fatto e pertanto l’imputato dovrà essere assolto con la formula più ampia.
Il terzo comma dell’art. 223 sopra citato prevede espressamente la sanzione in caso d’inosservanza delle garanzie di difesa dell’interessato: l’inutilizzabilità in dibattimento dei verbali di analisi.
Pertanto, se non vengono osservate le disposizioni garantiste, i verbali non possono costituire prova a carico ai fini dell’accertamento della colpevolezza del soggetto: non si potrà quindi giungere che a una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (se già citati a giudizio davanti al Tribunale) ovvero a un mancato esercizio dell’esercizio penale, con richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
avv. Gaetano Forte
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