L’identificazione delle responsabilità penali all’interno delle aziende alimentari, oggi dotate di sempre maggiore complessità organizzativa, non è sempre automatica in relazione al crescente ricorso all’istituto della delega di funzioni.
Trattasi di uno strumento giuridico codificato solo di recente nell’ambito del Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro, il d.lgs. 81/08 riassumendo, di fatto, i requisiti emersi nel corso del tempo a livello giurisprudenziale. Requisiti peraltro utilizzabili anche per le altre materie a rischio del settore alimentare, quali la tutela igienico-sanitaria del prodotto e la sua presentazione ai consumatori nonché la tutela ambientale.
L’art. 16 del citato Tu sicurezza sul lavoro richiede:
• un atto scritto recante data certa;
• la professionalità ed esperienza del delegato;
• l’autonomia decisionale e di spesa delegato;
• l’accettazione dell’atto da parte del destinatario dello stesso;
• un’adeguata pubblicità della delega.
La funzione della delega è quella di consentire un trasferimento di responsabilità di rilievo penale dal soggetto, che ne è il naturale destinatario nell’ambito dell’azienda (normalmente il legale rappresentante) a un altro alle condizioni suddette.
La delega normalmente non esclude un residuo onere di vigilanza da parte del delegante che, secondo quanto espresso dall’art. 16 Tu Sicurezza sul lavoro, può anche esplicitarsi mediante il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/01.
Ciò premesso, all’interno delle aziende agroalimentari la delega di funzioni ha normalmente per oggetto gli aspetti connessi alla sicurezza alimentare (individuazione dell’Osa, predisposizione del sistema Haccp e di rintracciabilità, gestione delle attività di controllo in fase operativa, controllo qualità delle attività interne e svolte presso terzisti) nonché alla presentazione del prodotto (etichettatura e comunicazione pubblicitaria).
Trattasi di funzioni che a seconda della struttura organizzativa interna possono essere accentrate in un unico soggetto (per esempio, direttore di stabilimento o direttore divisione) o articolate tra le funzioni operative in senso stretto (responsabile di unità produttiva) e le funzioni “progettuali”, come l’assicurazione o il controllo qualità.
Sebbene la delega esplichi la sua funzionalità nell’ambito del procedimento penale, nell’ottica dell’individuazione del responsabile delle relative violazioni, non si può trascurare il ruolo della stessa come elemento di organizzazione aziendale fondamentale nell’ambito della costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/01.
Considerato che dal 2009 nell’ambito dei reati presupposti per l’applicazione della responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto, sono entrate anche le fattispecie di frode in commercio di cui agli art. 515 ss del codice penale, frequentemente contestati nel settore, è indubbio che affrontare l’adozione di un Modello di organizzazione avendo già un sistema di deleghe di funzioni operante anche in tali materie, consentirà una maggiore agio nella definizione dei protocolli preventivi richiesti dalla normativa.
In sostanza è possibile sostenere che l’istituto della delega di funzioni, nata nel mondo della sicurezza sul lavoro, oggi più che mai svolge un ruolo di fondamentale importanza anche nell’area della sicurezza alimentare.
Avv. Gaetano Forte www.avvocatogaetanoforte.it