Tra le molteplici questioni trattate dal Governo con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, i riflettori della food business community si sono accesi sull’articolo 62, rubricato “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, anche alla luce della recente predisposizione del decreto interministeriale che ne definisce le modalità applicative.
Con tale disposizione il legislatore ha cercato di dare certezza ed equilibrio alle relazioni commerciali tra gli operatori economici, mirando a rafforzare la salvaguardia del fornitore/creditore nei confronti di possibili abusi, a suo danno, dell’autonomia contrattuale.
La norma in esame stabilisce, per i contratti aventi a oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale (definito come “la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”):
1) l’obbligo della forma scritta e dell’indicazione, a pena di nullità, della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e pagamento (comma 1);
2) il divieto di imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto e di vendita “vessatorie” e ingiustificatamente gravose o inique e di adozione di condotte commerciali sleali (comma 2);
3) il termine legale, inderogabile per il pagamento del corrispettivo e la disciplina degli interessi applicabili al suo ritardo (comma 3).
Nel testo vengono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie per la contravvenzione alle suddette statuizioni, che nell’intenzione del legislatore dovrebbero svolgere una funzione dissuasiva e deterrente di comportamenti abusivi nei confronti del contraente “debole”.
L’art. 62 fissa il termine legale e inderogabile di pagamento per tutti i prodotti agricoli e alimentari, distinguendo tra merci deteriorabili, ricomprese in categorie specificatamente elencate (30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) e non deteriorabili (60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura), con conseguente applicazione automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza, con saggio maggiorato di ulteriori due punti percentuali, in maniera inderogabile.
Per evitare d’incorrere nelle sanzioni previste a carico di entrambi i contraenti dall’art. 62, l’impresa, nei rapporti con i propri clienti e fornitori, dovrà porre attenzione allo scambio di documentazione (che il decreto applicativo ha precisato essere possibile anche a mezzo email, fax e anche priva di sottoscrizione) che presenti i requisiti essenziali prescritti (durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento), alla predisposizione di eque condizioni contrattuali e all’adozione di comportamenti commerciali ispirati a lealtà e buona fede.
Lo stesso decreto attuativo ha inoltre previsto:
a) l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 62 dei conferimenti dei prodotti effettuati dai soci alle rispettive cooperative, agricole e della pesca, nonché alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi di legge;
b) che anche i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, purchè integrati con tutti i suddetti elementi essenziali e con apposita dicitura che ne dia espressa attestazione (“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli e alimentari ex art. 62;
c) che gli interessi possono anche essere concordati tra le parti, purchè a un tasso non iniquo per il creditore e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma in commento per i prodotti agricoli e alimentari (due punti percentuali). In mancanza di accordo sul tasso di interessi, si applicherà il tasso di riferimento come definito dal d.lgs. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sempre maggiorato di due punti percentuali).
d) che ai fini del conteggio degli interessi, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di racc. a.r., di posta elettronica certificata (pec) o di impiego del sistema Edi o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza sulla data di ricevimento della fattura, la fattura si considera ricevuta nella data di consegna dei prodotti.
Solo in sede di prima applicazione si potrà verificare se, da un parte le iniziative dei fornitori in caso di ritardo nei pagamenti e dall’altro l’azione di vigilanza e sanzione attuata dall’Agcm con il supporto della Guardia di finanza (d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato), potranno essere idonee al graduale raggiungimento dell’obiettivo della norma, con conseguente eliminazione delle inadempienze notoriamente registrate lungo tutta la filiera.
Entrata in vigore
Le disposizioni in esame si applicheranno a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 dovranno essere adeguati, in relazione ai soli requisiti di forma e contenuto (forma scritta; indicazione, a pena di nullità, di durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo e modalità di consegna e pagamento), non oltre il 31 dicembre 2012.
Le disposizioni che riguardano le pratiche commerciali sleali e i termini legali di pagamento e le relative sanzioni amministrative previste in caso di loro violazione si applicheranno a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza dei suddetti adeguamenti contrattuali.
Avv. Gaetano Forte
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