Il regolamento 1151/2012 istituisce regimi di qualità per il riconoscimento e la protezione di denominazioni che designano prodotti con caratteristiche conferenti loro un valore aggiunto, in relazione al metodo e/o al luogo di produzione, trasformazione o commercializzazione (dop e igp in primis).
Presupposto su cui poggia la nuova disciplina comunitaria è che i produttori debbano poter comunicare agli acquirenti le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e, pertanto, sulla base di una regolamentazione armonizzata a livello europeo.
Il nuovo regolamento introduce inoltre la possibilità di impiegare termini facoltativi di qualità per consentire ai produttori di comunicare caratteristiche peculiari e caratterizzanti il loro prodotto.
Semplificazione burocratica e rafforzamento del ruolo dei produttori (in Italia, i consorzi) sono gli ulteriori principi ispiratori della nuova politica della qualità.
Novellando la materia il provvedimento in esame abroga e sostituisce i regolamenti 509/2006 (relativo alle stg-specialità tradizionali garantite) e 510/2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine).
Tra le novità di rilievo rispetto alla abrogata disciplina si segnala:
➢PROTEZIONE EX OFFICIO (anche in assenza di denuncia di parte).
All’art. 13 del regolamento è esplicitamente enunciato il principio in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la tutela delle indicazioni geografiche designando le autorità a tal fine responsabili. Da ciò discende che tutti gli Stati membri saranno tenuti a contrastare altresì le contraffazioni dei prodotti tutelati con indicazione geografica di un altro Paese. A tal proposito si ricorderà il noto caso “parmesan”, commercializzato anche in altri Paesi europei sebbene palesemente e illegittimamente evocativo della dop parmigiano-reggiano.
Le autorità designate devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità. La protezione prevista dall’art. 13 è stata estesa anche alle dop/igp utilizzate come ingredienti di prodotti composti, elaborati o trasformati.
➢NOVITA’ IN MATERIA DI STG
Una delle più rilevanti innovazioni apportate dal regolamento in esame consiste nel venir meno della possibilità di registrare una stg senza riserva del nome. In Italia, si ricorda, sono state registrate due sole stg: pizza napoletana e mozzarella. Parallelamente, è previsto un iter più snello per prodotti che non hanno la registrazione del nome attraverso l’introduzione di una procedura semplificata per la registrazione dei nomi delle stg registrate senza riserva.
Si segnala inoltre che i produttori che richiedono la registrazione di una specialità tradizionale garantita dovranno dimostrare il radicamento sul mercato domestico da almeno 30 anni (invece dei 25 anni sinora previsti). Altra importante novità è che il nuovo regime stg tutelerà non solo i metodi di produzione tradizionali, ma anche le ricette.
Sono previste misure transitorie per i nomi registrati – senza riserva – secondo le prescrizioni dell’abrogato regolamento (Ce) n. 509/2006.
➢ETICHETTATURA
L’art. 12 del regolamento prevede che possano figurare in etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona d’origine, sia testi o simboli che si riferiscono allo Stato membro e/o alle regioni all’interno delle quali è situata la zona di produzione delle dop/igp. Insieme alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette possono essere inoltre utilizzati marchi collettivi geografici.
➢PRODOTTI DI MONTAGNA
Con il nuovo regolamento trovano finalmente una disciplina specifica i cosiddetti prodotti di montagna. Le nuove misure prevedono l’introduzione dell’etichettatura facoltativa “prodotto di montagna”, che può essere utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto ottenuto con materia prima e/o mangimi per animali provenienti essenzialmente da aree di montagna e il cui processo di trasformazione avviene nelle aree di montagna, come definite dal reg. 1257/99.
Si ricorda che, il regolamento citato all’art. 18 individua le seguenti zone di montagna: “Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
— all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
— in zone di altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
— a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna”.
➢PRODOTTO DELL’AGRICOLTURA DELLE ISOLE.
A tal proposito la Commissione si impegna a presentare, entro il 4 gennaio 2014, uno studio sulla possibilità di introdurre il nuovo termine facoltativo di qualità “prodotto dell’agricoltura delle isole”, per gli alimenti con materia prima e lavorazione sostanziale per determinarne le caratteristiche proveniente dalle isole.
➢SIMBOLO COMUNITARIO
Mentre l’art. 8/2 del reg.to 510/2006 prevedeva che “le diciture ‘denominazione d’origine protetta’ e ‘indicazione geografica protetta’ o i simboli comunitari a esse associati devono figurare sull’etichettatura”, l’art. 12/3 del nuovo regolamento dispone che “Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni ‘denominazione di origine protetta’ o ‘indicazione geografica protetta’ o le corrispondenti abbreviazioni ‘dop’ o ‘igp’ possono figurare nell’etichettatura”.
Analogamente dispone l’art. 23/3: per i prodotti originari dell’Unione, commercializzati come stg registrate a norma del regolamento in esame, il simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alla stg figura nell’etichettatura. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di ‘specialità tradizionale garantita’ o la corrispondente sigla ‘stg’. Tali norme si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016.
Avv. Gaetano Forte
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