Condimenti balsamici, dop/igp e la questione “genericità”

Condimenti balsamici, dop/igp e la questione “genericità”

Nel 2011, i condimenti balsamici (creme, topping, dense, condimenti liquidi) hanno offerto un interessante caso di rapporto tra genericità e denominazioni di origine tutelate.
Si tratta di un vicenda (ancora non risolta) scaturita dal presunto agganciamento all’igp “Aceto balsamico di Modena”, che ha portato a contestazioni penali (frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci), e amministrative (violazione del D.lgs. 297/04 contenente le sanzioni per la violazione del reg. Ce 510/06) nei confronti di alcuni operatori del settore per la vendita appunto di condimenti alimentari commercializzati con l’indicazione “condimento balsamico”.
Secondo le autorità di controllo, la commercializzazione di tali prodotti con la parola “balsamico” sarebbe una forma di agganciamento illecito alla reputazione delle dop (aceto tradizionale di Modena e di Reggio Emilia) e della igp (aceto balsamico di Modena) tale da ingenerale confusione nel consumatore.
Le contestazioni sono nate nonostante la presenza nel Reg. Ce n. 583/09 (con cui la Ue riconosce l’indicazione geografica protetta), abbia espressamente sancito che “ …, la protezione è conferita alla denominazione composta ‘Aceto balsamico di Modena’. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario”.
Sul tema si sono espressi alcuni Tribunali a esito dei procedimenti di opposizione ai sequestri penali effettuati degli organi di vigilanza, i quali hanno sostanzialmente concordato sulla genericità per due motivi essenziali: da un lato, la ritenuta genericità del termine “balsamico” (soprattutto in riferimento a condimenti “fisicamente” diversi dall’aceto balsamico igp), dall’altro, il fatto che il Reg. CE n. 583/09 (con cui la Ue riconosce l’indicazione geografica protetta), ha espressamente sancito che “la protezione è conferita alla denominazione composta aceto balsamico di Modena” e non ai singoli termini.
Lo scontro è stato di recente portato fino alla Corte di cassazione, investita del compito di esaminare la legittimità di uno dei provvedimenti del Tribunale del Riesame sopra richiamati, che ha ritenuto corretta la posizione espressa dai giudici di merito.
A oggi purtroppo non sono ancora disponibili le motivazioni della Suprema Corte, ma è presumibile che la sussistenza di un regolamento comunitario, norma di rango superiore, che espressamente sancisce la genericità sia del termine “aceto” che del termine “balsamico” sia stata considerata dirimente.
La decisione della Cassazione potrebbe consentire un volta per tutte la soluzione di una vertenza che vede da anni contrapposti gli operatori del settore degli aceti e di condimenti alimentari, evitando ulteriori battaglie.

Avv. Gaetano Forte – www.avvocatogaetanoforte.it

© Riproduzione riservata