Articolo 62, per il Mipaaf la norma è sempre valida

Articolo 62, per il Mipaaf la norma è sempre valida

Sull’articolo 62 è botta e risposta tra il ministero dello Sviluppo economico, che il 27 marzo scorso aveva parlato di ‘tacita abrogazione’ della norma del Governo Monti sui tempi di pagamento, e il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha diramato una nota ufficiale di smentita, controfirmata da Salvatore Mezzacapo, capo dell’ufficio legislativo del Mipaaf. A chi dovranno dare retta, ora, le imprese della produzione e della distribuzione?
Qui di seguito riportiamo per esteso la nota del Mipaaf, in attesa che venga risolta la diatriba tra i due ministeri e chiarita una volta per tutte la situazione.

“Si è avuta informalmente notizia di una nota in data 27 marzo 2013, quindi rinvenuta sul sito internet del ministero dello Sviluppo economico, redatta dall’Ufficio legislativo del citato Ministero in risposta ad un quesito posto dal Direttore Generale di Confindustria relativamente all’applicazione del disposto di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

In particolare, nella citata nota l’Ufficio legislativo del Mise rileva che “sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’art. 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’articolo 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo”.

Risulta, di contro, che l’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, non sia stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE.

Occorre, in primo luogo, osservare che la previsione normativa di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012, avendo ad oggetto la “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativo alla “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. E’, infatti, intuitivo rilevare che la “cessione del prodotto agricolo ed agroalimentare” costituisce niente altro che una specificazione del genere relativo alle “transazioni commerciali” in senso lato intese, all’interno del classico rapporto di species a genus.

In tale ambito, occorre rilevare che il criterio della specialità viene a porsi quale limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo secondo il consolidato canone “lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”; il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale (Cfr. Cass., Sez. trib., 18 novembre 2011, n. 24224; Cass. Civile, Sez. lav., 27 marzo 2012, n. 4900: “la regola dell’abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale (legi speciali per generalem non derogatur), ritenendosi che la disciplina generale – salvo espressa volontà contraria del legislatore – non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente. Le norme speciali sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell’ambito disciplinato ed obbediscono all’esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Le norme eccezionali, invece, sono definite dall’art. 14 preleggi, come norme che fanno eccezione a regole generali. In questo senso esse sono norme speciali. E’ ovvio che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate o a “calibrare” certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun caso ne è ammessa l’applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale o eccezionale che le caratterizzano”).

Ne consegue, dunque, che la disposizione contenuta nell’art. 62 del D.L. n. 1/2012 non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa – di carattere generale – di cui al D.Lgs. n. 192/2012.

D’altra parte, la richiamata norma di cui al citato art. 62 del D.L. n. 1/2012 neppure può ritenersi illegittima e, conseguentemente, disapplicabile per contrasto con il diritto comunitario.
Occorre, infatti, rilevare come lo stesso legislatore comunitario nel disciplinare la materia relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011) faccia espressamente salva la possibilità che il legislatore interno mantenga, ovvero, adotti disposizioni di maggior favore per i creditori.

Viene, in particolare, in rilievo il disposto di cui all’art. 12, comma 3, della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui “Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente Direttiva”. D’altra parte, anche secondo l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 – non modificato, sul punto, dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – “Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore”.

La fattispecie di cui all’art. 62 D.L. n. 1/2012, dunque, rientra in maniera compiuta nella deroga prevista e consentita dal legislatore sia nazionale che comunitario in ordine alla possibile presenza di strumenti maggiormente favorevoli a date particolari categorie di creditori a mezzo della predisposizione di meccanismi normativi caratterizzati da forme anch’esse particolari di tutela, che è quanto appunto legittimamente approntato dal legislatore nazionale con lo strumento di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012.

Occorre, ancora, osservare come lo stesso legislatore, con L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, sia intervenuto – apportandovi modifiche – sull’assetto normativo di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012, quindi successivamente alla introduzione del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, così esso stesso escludendo pretesi effetti abrogativi della vigente legislazione. Ciò conclama in maniera inequivoca che il legislatore nazionale, pur tornando sulla norma, abbia confermato la piena vigenza ed efficacia delle disposizioni in argomento.
Va, peraltro, considerato che il Consiglio di Stato, in sede di parere del 27 settembre 2012 reso sullo schema di D.M. di concerto Mipaaf – MISE, attuativo dell’art. 62, ha osservato che “…..la finalità della normativa primaria induce a ritenere che le disposizioni in esame abbiano la caratteristica delle norme nazionali ‘ad applicazione necessaria’”; parere, del resto, reso avendo il massimo organo consultivo piena cognizione della intervenuta emanazione della Direttiva 2011/7/UE, espressamente citata nei visti dello schema di regolamento oggetto del parere.

Da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua Adunanza del 6 febbraio 2013, ha deliberato di approvare il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”, previsto all’articolo 7 del D.M. 199/2012, attuativo dell’articolo 62 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 58 del 9 marzo 2013. Tale Regolamento si riferisce palesemente all’articolo 62, senza alcun riferimento ad altre norme, ivi compreso il D.Lgs. n. 192/2012. Ciò depone nel senso che anche la citata Autorità considera pienamente vigente l’art. 62 unitariamente considerato.

Deve, in conclusione, essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto art. 62.”

IL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Salvatore Mezzacapo)

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