Shopper, ecco le norme tecniche per legge

Shopper, ecco le norme tecniche per legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 27-3-2013, è stato pubblicato un decreto del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 18 marzo 2013 con l’individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci.
Com’è noto, la normativa sulla composizione dei sacchi per asporto merci, ovvero le cosiddette ‘buste’ o ‘sportine’ o ‘shopper’ messe a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l’asporto di prodotti alimentari e non alimentari da parte del consumatore è stata di recente oggetto di diversi interventi normativi, ispirati alla tutela ambientale: il decreto legge 2/2012 ha dato una prima attuazione al divieto, disposto dalla legge 296/2006, di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci.
La mancata ulteriore specificazione delle norme di riferimento e delle condizioni per considerare il sacco ‘biodegradabile’ ha comportato tra gli operatori non poca confusione, soprattutto in merito alla possibilità di utilizzare sacchetti in plastica biodegradabili (grazie all’aggiunta di particolari additivi), ma non compostabili.
Il decreto legge 2/2012 ha definito in modo più specifico le caratteristiche degli shopper, stabilendo che debbano essere conformi alla normativa tecnica comunitaria di riferimento, ossia la norma Uni En 13432:2002, che richiede che i sacchi siano biodegradabili e compostabili.
In particolare, alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione (legge 28/2012) l’articolo 2 del dl citato dispone che:
“1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli a uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – Corepla e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25mila euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione”.
Ciò posto, il provvedimento in esame rappresenta il decreto di natura non regolamentare adottato dai ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previsto dal comma 2 dell’articolo sopra riportato, con cui sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci.
Trattasi di norma tecnica in senso stretto, che consente la commercializzazione di soli sacchi per l’asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie e riportanti le indicate informazioni ai consumatori:

CATEGORIE INDICAZIONE
a)sacchi monouso biodegradabili e  compostabili,  conformi  alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002; devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile  e compostabile  conforme  alla   norma   UNI   EN   13432:2002.   Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi  da  quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna  alla  dimensione utile del sacco:
b.1) con spessore superiore  a  200  micron  e  contenenti  una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all’uso alimentare; devono  riportare  la  dicitura  «Sacco riutilizzabile con  spessore  superiore  ai  200  micron  –  per  uso alimentare»;
b.2) con spessore superiore  a  100  micron  e  contenenti  una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per  cento  se  non destinati all’uso alimentare; devono  riportare  la  dicitura   «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron  –  per  uso  non alimentare»;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi  da  quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna  alla  dimensione utile del sacco:
c.1) con spessore superiore ai  100  micron  e  contenenti  una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all’uso alimentare; devono  riportare  la  dicitura   «Sacco riutilizzabile con  spessore  superiore  ai  100  micron  –  per  uso alimentare»;
c.2) con spessore superiore  ai  60  micron  e  contenenti  una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per  cento  se  non destinati all’uso alimentare. devono  riportare  la  dicitura   «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60  micron  –  per  uso  non alimentare».

E’ altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.
Per agevolare l’adeguamento alla norma è inoltre previsto che la riconversione degli impianti esistenti può essere assistita da contributi pubblici.
Il decreto in esame entrerà in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione comunitaria della norma tecnica ai sensi della direttiva 98/34/Ce.
A tal proposito, si segnala che la norma in esame è stata notificata il 12.03.2013 e terminerà il suo periodo di stand still il 13.06.2013.

Avv. Gaetano Forte
www.avvocatogaetanoforte.it

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