Bevande base frutta, stop alla soglia del 20%

Bevande base frutta, stop alla soglia del 20%

Alla fine dello scorso anno, il mondo del beverage era stato ‘sconvolto’ dalla novità introdotta dal decreto Balduzzi: l’innalzamento della percentuale di frutta nelle bevande a base frutta di cui al dpr 719/58 dal 12% al 20 per cento. La paventata modifica è ora rientrata in seguito ai chiarimenti del ministero della Salute circa l’esito della procedura di notifica.
La vicenda è così riassumibile:
– sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012 viene pubblicato il dl 13 settembre 2012, n. 158 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute – (c.d. ‘decreto Balduzzi’), in cui era previsto che “decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/Ce, le bevande analcoliche di cui all’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento” (a fronte dell’attuale disciplina che prevede viceversa un contenuto minimo pari al 12%).
– il 10 novembre 2012 viene pubblicata la legge di conversione, con emendamenti tra cui: l’aumento del periodo transitorio di applicabilità della nuova normativa sulle bevande nonché l’abolizione dell’ormai obsoleto divieto di colorazione delle bevande vendute con denominazioni di fantasia e il cui gusto fondamentale derivi da essenze o aroma di agrumi. Per quest’ultima tipologia di bevande, oltre all’abolizione del citato divieto (di fatto già superato dalla disciplina sull’aggiunta di additivi agli alimenti di cui, oggi, al Reg.to 1333/2008), veniva introdotto l’inedito limite minimo del 20% di contenuto di succo di agrumi.
L’art. 1 della legge 286/61 era infatti così modificato: “Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto e aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento”. Tale norma, così come novellata dalla legge di conversione, mutava il quadro originario in quanto introduceva ex novo il limite del 20% a tutte le bevande analcoliche a base di agrumi, anche se commercializzate con nomi di fantasia per le quali, sinora, non era previsto alcun limite.
A fronte delle modifiche contenute nella legge di conversione si apriva grande incertezza circa i tempi previsti per l’implementazione delle nuove norme creando non pochi problemi organizzativi alle azienda.
Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione infatti era previsto che le nuove disposizioni si applicassero a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dal 11.08.2013, ma previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.
Con specifica nota de 3 luglio 2013, la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, fa chiarito ogni dubbio.
Il decreto Balduzzi, afferma il Dicastero, “in quanto ‘regola tecnica’ era stata notificata ex Dir. 98/34/Cee alla Commissione europea il 1° ottobre 2012 ed è stata oggetto di osservazioni e pareri circostanziati perché le misure introdotte sono state giudicate lesive delle norme europee in materia di libera circolazione delle merci. Ciò ha comportato il prolungamento del periodo di differimento di 3 mesi (c.d. ‘standstill’) previsto dalla predetta direttiva comunitaria”
La conversione in legge del decreto del novembre 2012 ha tuttavia bloccato la procedura di notifica.
Nel marzo 2013 la Commissione ha quindi avviato una procedura di Eu pilot al fine di ottenere informazioni circa il blocco della procedura, ribadendo in ogni caso le denunciate incompatibilità della norma con le disposizioni Ue.
La nota afferma quindi che il decreto Balduzzi è inapplicabile e ribadisce la posizione della giurisprudenza che è unanime e costante nel riconoscere ai giudici nazionali il potere di disapplicare le regole tecniche non notificate in base alla dir. 98/34/Ce.
La nota contribuisce finalmente a chiarire che il previsto aumento della percentuale di frutta non risulta quindi più cogente.

avv. Gaetano Forte
www.avvocatogaetanoforte.it

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