Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni di Luciano Scarselli, capo panel Comitato di Assaggio Ascoe a seguito dell’articolo a firma di Paolo Dalcò dal titolo “I dubbi sulla frode dell’olio” pubblicato il 13 novembre 2015.
– Il Panel Test è stato introdotto come metodo analitico ufficiale con REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva (omissis); questo esame, anche da solo, esprimendo giudizio su aspetti organolettici del prodotto quali la presenza di difetti di muffa, morchia , avvinato, rancido etc., può far declassare un olio extra vergine a vergine o lampante in funzione dell’intensità dei difetti riscontrati;
– Non è una prova soggettiva in quanto il giudizio finale viene espresso tramite elaborazione statistica dei risultati riportati su opportune schede da un gruppo di almeno 8 assaggiatori opportunamente selezionati ed addestrati. Tutto il metodo si basa su i principi di una disciplina scientifica denominata “Analisi sensoriale” ormai applicata a tutti i prodotti alimentari con criteri specifici per ciascun alimento. I Comitati di Assaggio o Panel sono sottoposti a verifica annuale tramite “ring test” regolati dal Mi.P.A.F. e sono regolamentati dal DECRETO 18 giugno 2014 . Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (omissis);
–L’analisi tramite Panel Test. (vedi REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti -omissis ) è stato aggiunto come analisi equipollente alle numerose analisi chimiche atte a rilevare i parametri di qualità e scoprire frodi e sofisticazioni dell’olio da olive. Cito tra i più conosciuti: acidità, perossidi, steroli, spettrofotometria,composizione acidica, etc;
– Bottiglie con la dicitura “olio vergine di oliva” riferibile a olio di prima spremitura con leggeri difetti di rancido, muffa, riscaldo, ma ancora valido dal punto di vista nutrizionale e commerciale, non sono reperibili alla distribuzione. Le bottiglie di olio recano tutte la dicitura “olio extra vergine di oliva”, più attrattiva per il consumatore anche se in alcune, la qualità non corrisponde al dichiarato.
Per fare chiarezza ben vengano altre indagini come quella attuata dalla Procura di Torino utilizzando il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma.
Appare corretto che il consumatore possa fare una scelta consapevole sulla base del giusto rapporto qualità prezzo; insomma deve essere rispettata la norma che prevede di assegnare, tramite analisi chimica e sensoriale, la categoria commerciale appropriata dichiarandola correttamente in etichetta. Infine, anch’io ho un timore: cioè che qualcuno tenti di gettare dubbi su quanto avvenuto criticando la validità del metodo di analisi organolettica (Metodo COI – Comitato Oleicolo Internazionale); nato come ulteriore elemento di garanzia per il consumatore.