Per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito un bonus equivalente a un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti stessi realizzati negli anni 2021 e 2022. Nel 2020, l’agevolazione, introdotta dall’art. 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, è stata in un primo tempo semplificata attraverso l’eliminazione del termine di confronto degli investimenti dell’anno precedente, poi estesa al 2021 e 2022. La discipina degli aspetti operativi è contenuta nel regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 60. I soggetti che possono beneficiarne sono:
- le imprese, indipendetemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.
Gli investimenti agevolabili, come accennato, non devono necessariamente eccedere l’ammontare degli investimenti effettuati negli anni precedenti; possono, quindi, vedersi riconosciuto il diritto a beneficiare del credito d’imposta i soggetti elencati quand’anche:
- abbiano realizzato in un anno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente;
- nell’anno precedente non abbiano effettuato alcun investimento pubblicitario;
- abbiano iniziato la loro attività nel corso dell’anno.
Si ricorda che le spese agevolabili devono essere quantificate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Le spese si considerano sostenute (e quindi agevolabili) secondo i requisiti dettati dall’art. 109 del Tuir, in base al quale rileva la data in cui le prestazioni stesse sono ultimate ovvero la campagna pubblicitaria si è conclusa. Non conta quindi il momento in cui viene emessa la fattura o quello in cui viene effettuato il pagamento che può essere eseguito con qualsiasi mezzo.
L’effettuazione delle spese pubblicitarie deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente:
- dai soggetti (di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) e art. 3 del dLgs. 241/97) legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.
Tale attestazione deve riguardare solamente l’effettivo sostenimento delle spese e costituisce un presupposto della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Per poter accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti: una “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno oggetto di agevolazione; mediante tale comunicazione, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria presso la presidenza del Consiglio dei ministri elabora l’elenco dei richiedenti e dei soggetti ammessi al bonus e ripartisce tra questi le risorse annualmente disponibili; una “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare quanti degli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e per dichiarare che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Non va allegato alcun documento (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità, etc.). La scadenza per la comunicazione dell’accesso al credito relativa al 2021 è fissata al prossimo 31 marzo.